Anno Scolastico

2024-2025

38_Legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”


Al personale docente
Al personale ATA
Alle Famiglie
Al Referente Bullismo
Alla Commissione Inclusione

Al Sito web

 

Oggetto: Legge 17 maggio 2024, n. 70 “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”

 

Con la presente si informa, per opportuna conoscenza e applicazione, sulle principali disposizioni introdotte dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70, volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, soprattutto per quanto riguarda la scuola.

L’articolo 1 apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, che detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
In particolare, l’articolo 1:
• interviene sull’art. 1 della legge n. 71 del 2017 per estendere il perimetro d’applicazione della legge del 2017 dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo alla prevenzione e contrasto del bullismo, ponendo l’accento sulle azioni di carattere preventivo e su una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo (comma 1, lett. a), n. 1);
• interviene sull’art. 4 della legge n. 71 del 2017, introducendo, fra le principali novità, la previsione secondo cui ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento ministeriali, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore (comma 1, lett. c); inserisce nella medesima legge n. 71 del 2017 un nuovo art. 4-bis, dedicato al servizio di sostegno
psicologico agli studenti (comma 1, lett. d);
• novella l’art. 5 della legge n. 71 del 2017, dedicato all’informativa alle famiglie, alle sanzioni in ambito scolastico e ai progetti di sostegno e di recupero. In particolare, in base al nuovo comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all’istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriali e informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (o gli altri soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l’eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’art. 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, oggetto di modifica da parte dell’articolo 2 del provvedimento in esame (v. infra);
• si stabilisce inoltre che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo (comma 1, lett. e).
L’articolo 2, al comma 1, modifica l’art. 25 della legge sull’istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni (regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, c.d. “legge minorile”) in materia di misure rieducative nei confronti di minorenni dalla condotta irregolare (lett. a), in primo luogo consentendone l’adozione anche nei casi di condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose oppure lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono poi al procedimento per l’adozione delle misure. L’attività di segnalazione del minore al tribunale per i minorenni diventa di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, da svolgersi sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.
L’articolo 3 prevede una delega legislativa al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di prevedere – tra le altre cose – il potenziamento del servizio per l’assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (o ai loro congiunti) attraverso il numero pubblico «Emergenza infanzia 114» (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo nell’intero arco delle ventiquattro ore.
L’articolo 4 istituisce, il 20 gennaio, la Giornata del rispetto, quale momento di approfondimento e sensibilizzazione delle tematiche del rispetto degli altri e del contrasto di ogni forma di discriminazione. La data è stata scelta in memoria di Willy Monteiro Duarte, vittima di bullismo.
La giornata non determina comunque la riduzione dell’orario di lavoro. Nel rispetto dell’autonomia scolastica, gli istituti scolastici, possono riservare appositi spazi di sensibilizzazione nella settimana che precede la ricorrenza.
L’articolo 5 prevede che, nell'ambito dei diritti e doveri dello studente enunciati agli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;  integri la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e sia altresì previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.


Roma 5 ottobre 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli

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