Avviso di preinformazione: delibere a contrarre

Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Si tratta di un obbligo previsto dall’art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 “anticorruzione”, regolamentato dall’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere).


Ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, in questa sezione sono pubblicate le delibere e/o determine e/o disposizioni a contrarre, nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo le modalità e le specifiche previste dal d.lgs. n. 163/2006


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