Anno Scolastico

2024-2025

81_Autorizzazione attività extraistituzionali-Esercizio libera professione

Al personale docente
Al personale ATA
Ai Collaboratori scolastici
Al DSGA

Al Sito Web

Oggetto: Autorizzazione attività extraistituzionali-Esercizio libera professione

La presente per ricordare che, in base alla normativa di riferimento (art. 508 D.lgs. n. 297/1994; art. 53 D.lgs. n. 165/2001 novellato dalla Legge 190/2012; art. 53 D.Lgs. 165/2001; circ. MIUR n. 497/2002; circ. MIUR n. 1584/2005), per il personale della scuola è richiesta una specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera professione (quella per cui è prevista l’iscrizione a un albo professionale), sia per l’esercizio di attività retribuite e non, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino all'importo complessivo di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

Sono esclusi dal regime delle autorizzazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Per le richieste di autorizzazione va dichiarato:

□    è di carattere temporaneo ed occasionale;
□    si svolge totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non comporta l’utilizzo di beni, strumentazioni, o informa-zioni di proprietà dell’Amministrazione;
□    che tale esercizio non è in conflitto o in concorrenza con gli interessi dell’Amministrazione e con il buon andamen-to della stessa;
□    che l’attività da svolgere non è di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente ed è compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio;
□    di essere a conoscenza che l’ammontare del compenso percepito dovrà essere comunicato all’Amministrazione di appartenenza entro 15 gg. dalla liquidazione dello stesso;
□    di essere a conoscenza delle disposizioni, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, dettate - ad es. - da:

a)    D.P.R. n. 3/1957, artt. 60ss.;
b)    D.P.R. n. 417/1974
c)    D.L.gs. 297/1994, art. 508, comma 10
d)    Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica n. 3 del 19/02/1997
e)    Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 6/1997
f)    Legge 140/1997, art. 6;
g)    D.Lgs. n. 165/2001, art. 53;
h)    Nota MIUR prot. n. 1584 del 29.07.2005
i)    D.Lgs. n. 150/2009

□    di non espletare incarichi non consentiti dalle norme in vigore e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità.

Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall’art. 508, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 297/1994 (incompatibilità) che stabilisce confini netti per l’esercizio di tale attività:

□    1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
□    2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
□    3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il Dirigente può vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, “sentito il consiglio di istituto”.

Si richiama l’attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante l’oggetto.
Come è noto, per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L’art. 53, comma 7, del D.lgs. 165/2001 ha ribadito l’obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l’autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.
Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53, del D.Lgs. 165/2001: se l’attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del Dirigente si applica la risoluzione del contratto e l’applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità.
Al fine di evitare le sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.
Precisato che l’autorizzazione in questione può essere richiesta all’amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest’ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo istituto prima del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l’amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza per concedere la prescritta autorizzazione.
La domanda deve essere presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l’autorizzazione.

In ogni caso, si rimanda alle norme vigenti per ogni puntuale riferimento.


Roma 23 ottobre 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli

All. 1 a cura dell’istante
All. 2 a cura dell’istante
All. 3 a cura dell’Amministrazione

 

 

Contatti

Sede Centrale:

via S. M. Goretti 41, 00199, Roma            
 tel +39 06 862 08 392

Plesso Villa Paganini:

L.go di Villa Paganini, 00199, Roma         
tel +39 06 841 6793

Plesso via Dei Marsi:

via Dei Marsi 58, 00199, Roma                 
tel

+39 064453968 sez A

+39 0695061252 sez B

Plesso Fratelli Bandiera:

Piazza Ruggero di Sicilia 2, 00162, Roma

tel +39 064402946

_______

mail: rmic8g900l@istruzione.it

pec: rmic8g900l@pec.istruzione.it

Codice IPA: R606H11W

Codice Fiscale: 96535380586

Codice Univoco: CELA93

 

Cerca