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Oggetto: Terminologia in materia di disabilità decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”
L’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le disabilità ha emanato la nota n. 1921 del 24/10/2024, avente ad oggetto “Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024”.
In essa si richiama l’art. 4 del decreto legislativo n. 62/2024, vigente, il quale ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.
Queste le innovazioni terminologiche:
Art. 4 co. 1 d.lgs. 62/2024
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità»;
c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», ove ricorrono e sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
d) le parole: «disabile grave», ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».
La presente, per opportuna e necessaria conoscenza, con preghiera di conformarsi sia nella comunicazione (comunicati stampa, siti internet, …) sia nell’attività amministrativa (decretazione, provvedimenti, modulistica, …).
Roma 1 novembre 2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli