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Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito web
Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) – 14, 15 e 16 aprile 2025
Con la presente si forniscono al personale docente e ATA prime opportune informazioni e un calendario di massima delle operazioni per le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel periodo 14-16 aprile 2025, rimandando per ogni ulteriore approfondimento alla circolare ARAN 1 del 16 gennaio 2025 – “Rinnovo delle RSU. Elezioni del 14, 15 e 16 aprile 2025. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni, ha fornito le indicazioni operative” e al “PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI” del 20 novembre 2024.
La normativa relativa all’elettorato attivo è stata riformulata con l’art. 6 dell’ACNQ 12 aprile 2022. In particolare la nuova disciplina riconosce l’elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell’Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ovvero il 27 gennaio 2025, ivi compresi quelli provenienti da altre Amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l’Amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali). Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione (14 aprile 2025).
Il personale assunto – con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre 2025 – nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (27 gennaio 2025) e il primo giorno di votazione (14 aprile 2025) ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte – nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l’attività su due o più istituzioni esercita l’elettorato attivo:
- nella sede di titolarità, se è a tempo indeterminato;
- nella sede in cui presta il maggior numero di ore, se a tempo determinato;
- nella sede che gestisce il contratto, se a tempo determinato con orario della stessa entità.
Le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione coinvolte devono, pertanto, fare attenzione nei casi sopra esposti al fine del corretto inserimento del nominativo di detto personale nell’elenco generale alfabetico degli elettori, al fine di evitare che vi siano duplicazioni.
Infatti, il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito anche delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i dipendenti possono operare.
Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:
- il personale con rapporto di lavoro interinale, contratto di formazione e lavoro, etc.;
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’A.Ra.N. (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati, quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”.
Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato (Comma 3 dell’articolo 7 della “Parte Seconda. Regolamento elettorale” dell’ACNQ del 7 agosto 1998.
Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale, per ragioni di incompatibilità.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più del 50% dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.
La verifica della correttezza della procedura elettorale non compete all’amministrazione in quanto si tratta di una questione endosindacale (Accordo Quadro del 7 agosto 1998.
Tempistica e adempimenti elezioni RSU 2025
Data |
Adempimenti |
27 GENNAIO |
Annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali. |
28 GENNAIO |
Le amministrazioni mettono a disposizione l’elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegna copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. È opportuno impartire disposizioni al personale degli uffici perché forniscano i dati richiesti a tutte le OOSS assicurando parità di trattamento e individuare il personale addetto a trasmettere i dati. Le organizzazioni sindacali iniziano la raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate. |
6 FEBBRAIO |
Primo termine per la costituzione e l’insediamento della Commissione elettorale. |
14 MARZO |
Termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali. Eventuali presentazioni tardive devono essere accettate e protocollate dagli uffici della scuola e trasmesse alla Commissione elettorale con indicazione della data e dell’ora di presentazione. La decisione sull’ammissione o meno della lista è di esclusiva competenza della Commissione.
(“L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione Elettorale. L’Amministrazione non ha alcuna competenza in merito, né può esprimere pareri.” Nota ARAN 1/2025.).
“La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle o entro la mezzanotte nel caso sia trasmessa tramite posta elettronica certificata”. (nota ARAN 1/2025).
“Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell’Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale” (nota ARAN 1/2025). |
17 MARZO |
Termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale. |
22 MARZO |
Nel caso in cui sia stata presentata un’unica lista, o se i solleciti inviati dall’Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025 (decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati. |
3 APRILE |
Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione. La Commissione affigge all’albo della scuola le liste dei candidati almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni. La scuola collabora per comunicare le liste dei candidati, il luogo e gli orari di apertura dei seggi, i risultati delle elezioni. |
14 APRILE |
Insediamento seggi. |
14, 15 E 16 APRILE |
Votazioni. La scuola mette a disposizione spazi adeguati negli orari concordati con la Commissione elettorale. |
17 APRILE SCRUTINIO |
Lo scrutinio inizia dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi e dovrà concludersi entro le ore 14.00. La scuola deve predisporre l’apertura dei locali per lo scrutinio per il tempo necessario alle operazioni. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione sigilla tutto il materiale pervenuto dai seggi, tranne i verbali, in un unico pacco che viene convalidato dalla RSU e conservato per tre mesi secondo accordi tra la Commissione elettorale e l’Amministrazione. Al termine dei tre mesi il pacco può essere distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione, i verbali continuano a essere conservati sia dall’amministrazione che dalla RSU. |
17-24 APRILE |
Affissione risultati elettorali da parte della Commissione. Eventuali reclami da parte degli interessati possono essere presentati entro cinque giorni dall’affissione, decorso tale termine si intende confermata l’assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale conclusivo. In caso di presentazione di reclami la Commissione li esamina entro 48 ore dalla presentazione e redige apposito verbale. La Commissione ha anche il compito di consegnare copia del verbale a tutte le OOSS. che hanno presentato una lista. E’ possibile ricorrere contro le decisioni della Commissione elettorale entro 10 giorni inviando il ricorso all’apposito comitato dei garanti che decide nel termine di altri 10 giorni. |
28 APRILE- 06 MAGGIO |
Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’ARAN, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso, per il tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia. Al termine delle operazioni il riferimento sindacale interno è rappresentato dalla nuova RSU. |
Roma 25 gennaio 2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli