Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale
Ai docenti
Agli Atti
Al Sito web
Oggetto: INFORMATIVA sull’Istruzione Parentale. Aspetti normativi e operativi
Definizione
Per riferirsi all’“istruzione parentale” sono in uso diverse espressioni per indicare questa modalità di istruzione: scuola familiare, paterna, educazione e istruzione parentale come anche termini anglosassoni quali: home schooling, home education o elective home education.
Queste espressioni, ed altre consimili, indicano la scelta delle famiglie di provvedere direttamente all’educazione dei figli, scelta che non implica necessariamente che l’istruzione sia impartita esclusivamente tra le mura domestiche e direttamente dai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale. L’istruzione parentale può essere impartita anche da “precettori” scelti dalle famiglie o agenzie educative, che possono curare la formazione di gruppi di ragazzi. Più che riferirsi ad uno specifico modello organizzativo e gestionale, l’istruzione parentale indica piuttosto l’esercizio di una scelta educativa che le famiglie compiono su come i loro figli devono essere istruiti e in quali contesti relazionali e valoriali.
Principali norme di riferimento
• Costituzione Italiana: artt. 30, 34;
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9:
• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art. 111, comma 2;
• Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1;
• Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 59, art. 8, comma 4; art. 11, commi 5 e 6;
• Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4;
• Circolare Ministeriale 23 dicembre 2005, n. 93, prot.2471/Dip./segr.;
• Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622;
• Circolare Ministeriale 26 marzo 2010, n. 35;
• Circolare Ministeriale 5 aprile 2011, n. 27, prot. n. 2368 /R.U./U;
• Circolare Ministeriale 29 dicembre 2011, n. 110 (e successive CC.MM. annuali sulle iscrizioni: es. C.M. 48/2012 – C.M. 51/2014);
• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art.23;
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, che, come è noto ex art. 1, comma 622, della L. 296/2006, prevede che “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre all’anno scolastico 2007/2008.”
L’obbligo di istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli apprendimento e di formazione.
Nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequenza di una scuola, pubblica o privata.
L’art. 1, comma 4. del D.lgs. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.
Modalità di assolvimento e deroghe
Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica.
L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l’istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame di idoneità per l’ammissione all’anno successivo.
Coloro che intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
Alla luce di tali norme, di rango primario, va precisato che:
• La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
• La scelta della istruzione parentale va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.
• Come previsto dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione alle autorità (non a farne domanda).
• La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 del D.Lgs. 76/2005).
Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5, comma 2, lettera b, D.Lgs. 76/2005). Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.
In ogni caso, dal momento in cui la Scuola riceve la comunicazione, essa diventa scuola vigilante sull’adempimento dell’obbligo ed invia apposita comunicazione al Comune.
In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere la istruzione parentale per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
• I genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli;
• La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore). Il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto). Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali professionisti;
• Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori o a chi ne fa le veci di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del proprio figlio;
Esami di idoneità e di Stato
L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33, comma 5, della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione). L’istituto della istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.
L’art. 192 del D.Lgs. 297/1994 al comma 1 prevede che: “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”. La C.M. n. 35 del 26/3/2010 regolamenta la controversa questione degli esami annuali, stabilendo l'obbligatorietà dell'esame annuale e scrivendo che sono obbligati a sostenere gli esami di idoneità:
• ogni anno, coloro che assolvono all’obbligo con istruzione parentale;
• coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria nei seguenti casi (C.M. 35/2010):
o ove intendano iscriversi a scuole statali o paritarie;
o al termine della scuola primaria atteso che per poter, poi, sostenere l’esame di Stato occorre essere in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 59/2004).
Alla luce di tali disposizioni:
• L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale, di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe;
• Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Ministero dell’Istruzione. Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico (art. 8 del D.Lgs. 59/2004);
• Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno;
• Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità;
• La domanda per l’esame di idoneità va presentata entro il 30 aprile (C.M. 27/2011);
• Le norme dettate dal Ministero, regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa (es. idoneità alla classe), sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare l’annullabilità del titolo;
• Le norme di riferimento sono quelle indicate negli artt. 8 e 11 del D.Lgs. 59/2004; artt. 192 e 193 del D.Lgs. 297/1994; DPR 122/2009).
Nel nostro ordinamento (indicazioni nazionali) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso (gli obiettivi di apprendimento). E’ il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe.
A tal fine è opportuno presentare alla Commissione d’Esame i programmi svolti dall’alunno/a durante l’istruzione parentale e dimostrare il loro collegamento-riferimento alle Indicazioni Nazionali.
E’ bene ricordare che:
• La sede di esame è indicata dalle norme.
Sono sedi d’esame esclusivamente le scuole statali o paritarie. Gli alunni provenienti da istruzione
parentale, di norma, sostengono l’esame presso una scuola statale o paritaria ubicata nel territorio
di residenza.
Gli alunni frequentanti una scuola non statale non paritaria, di norma, sostengono l’esame presso
una scuola statale o paritaria ubicata nello stesso territorio in cui si trova la scuola non statale
frequentata.
Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità e di Stato, ai sensi dell’art. 1bis, comma
3, Legge 3 febbraio 2006, n. 27, e del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, nei seguenti casi:
- per alunni che abbiano frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendano dallo stesso
gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi;
- per candidati che abbiano effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore
della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o
falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
• Nel caso gli esami annuali di idoneità vengano sostenuti in una scuola diversa da quella vigilante, i familiari sono tenuti a comunicare gli esiti alla scuola vigilante per la verifica di competenza sull’adempimento.
• Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità richiesta.
Inoltre, occorre precisare che l’unico modo per accertare da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come evince dalla Nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini e i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale di istruzione. Tale linea realizza anche … la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”.
Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami di idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo di istruzione e il correlato dovere di vigilanza.
Roma 13 novembre 2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli
Allegati:
A. Comunicazione attivazione istruzione parentale