Alle Commissioni
Ai Referenti di plesso
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Oggetto: Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. “Decreto Caivano” (Nota dell’USR per il Lazio n. 75062 del 09/10/2024)
Si pone all’attenzione della comunità scolastica, dei genitori e con pari responsabilità delle figure di sistema e della struttura amministrativa dell’Istituto, per i seguiti di competenza, di responsabilità e di feconda collaborazione con lo scrivente, la Nota dell’USR per il Lazio n. 75062 del 09/10/2024 “Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. ‘Decreto Caivano’”, la quale riprende il tema del contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché della sicurezza dei minori in ambito digitale abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione.
La Nota fornisce istruzioni operative a coloro che sono chiamati a svolgere attività di vigilanza e intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
La normativa vigente, Legge 296/2006 all’art. 1 c. 622, prevede che “l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria”, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall’art. 114 del D.lgs. 297/1994 sono le seguenti:
- mancata iscrizione: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- elusione dell’obbligo di istruzione: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.
Al di là della più ampia responsabilità genitoriale, che viene aumentata dall’art. 570-ter del codice penale, per quanto concerne le istituzioni scolastiche “Nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti presso le proprie
istituzioni scolastiche”.
Ai sensi dall’art. 114 comma 4 del D.lgs. 297/1994 , nel corso dell’anno scolastico il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:
- coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
e lo comunica, senza ritardo, al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d’istruzione.
Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d’istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.
Permane in capo al Dirigente Scolastico la verifica della frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione e l’attivazione dell’iter procedurale di competenza atto a verificare e a tutelare l’assolvimento dell’obbligo scolastico dei minori e/o a segnalare agli organi competenti l’eventuale evasione dell’obbligo di istruzione.
Si confida nella fattiva collaborazione della comunità scolastica e delle figure di sistema coinvolte.
Roma 12 ottobre 2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmine Iannicelli